Produttori

Allacciamento per impianto da fonti rinovabili
Un'allacciamento é composto da piú costi.
Vediamo un semplice calcolo per un'impianto di produzione da fonti rinovabili:
DIRITTO FISSO (99/08ARG-All.A art 6.6):
Per la domanda del preventivo d'allacciamento:
- Per Pot fino a 6kW: 30 € + IVA 22% = 36,60 €
- 6kW Pot 10kW: 50 € + IVA 22% = 61 €
- 10kW Pot 50 kW: 100 € + IVA 22% = 122 €
- 50kW Pot 100 kW: 200 € + IVA 22% = 244 €
- 100kW Pot 500 kW: 500 € + IVA 22% = 610 €
- 500kW Pot 1.000 kW: 1.500 € + IVA 22% = 1.830 €
- Pot sopra i 1.000 kW: 2.500 € + IVA 22% = 3.050 €
CORRISPETIVI DI CONESSIONE (99/08ARG-All.A art 12.1)
A = CPA * P + CMA * P * DA + 100 (€)
B = CPB * P + CMB * P * DB + 6.000 (€)
CPA = 35 €kW
CMA = 90 €(kW/km)
CPB = 4 €/kW
CMB = 7,5 €/(kW/km)
P = potenza della connessione da coma 1.1, lettera z) in kW
DA = distanza in linea aerea dal punto di conessione alla prossima cabina di distribuzione in bassa o media tensione, in km
DB = distanza in linea aerea dal punto di conessione alla prossima cabina di distribuzione in media o alta tensione, in km
Verifiche periodiche impianti S.P.I.
Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito anche AEEGSI) ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche dalla Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, dandone informativa al gestore di rete.
In particolare, tali verifiche devono essere effettuate:
• sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di produzione connessi in media tensione aventi potenza superiore a 11,08 kW;
• sui sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione) degli impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza superiore a 11,08 kW; secondo le seguenti tempistiche:
a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 agosto 2016: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
i. il 31 marzo 2018;
ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
iii.5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;
c)nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
i. il 31 dicembre 2017;
ii.5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;
d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
i. il 30 settembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto.
Le suddette verifiche devono essere effettuate anche nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, dandone poi comunicazione al gestore di rete.
Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni - anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia - con diverse date di entrata in esercizio, per la determinazione della data entro cui il titolare dell’impianto di produzione deve eseguire le prove sui sistemi di protezione di interfaccia, si dovrà far riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione.
In caso di mancata effettuazione delle verifiche, il gestore di rete provvede ad inviare un sollecito e, in mancanza di esecuzione delle stesse, ne dà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti; il gestore di rete sospenderà altresì il servizio di connessione.
I titolari degli impianti di produzione dovranno inviare la comunicazione di avvenuta verifica e relativo verbale di prova a mezzo raccomandata, PEC o consegna diretta presso l’ufficio SEA.
Il testo integrale della Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, è disponibile sul sito della AEEGSI al seguente link:
Requisiti per gl'impianti di produzione per garantire la sicurezza del sistema elettrico
Comunicazione di SEA S.C. ai sensi degli art.5.2 e 6.6. della delibera 84/2012/R/EEL destinata ai produttori MT-BT
Informativa sugli “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”
In data 8 marzo 2012 è stata pubblicata sul sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas la deliberazione 84/2012/R/EEL “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” che definisce, tra l’altro, modalità e tempi di applicazione dell’allegato A.70 al Codice di Rete della soc. TERNA s.p.a. relativo alla “Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita”.
L’allegato A.70 è scaricabile nella sezione “Allegati al Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete” al seguente indirizzo web:
Servizio misura
Le normativa regolatoria di riferimento per la misura è costituita dall’allegato B della delibera AEEG n. 199/11 e sm.i e dall’allegato A della delibera AEEG n. 88/07 e s.m.i.
In base a tale normativa, le previsioni riguardanti gli obblighi di installazione e manutenzione sono diversi tra produttore puro (regime di cessione totale) e produttore che opera in regime di cessione parziale o scambio sul posto.
Il Produttore puro, che preleva solo la potenza assorbita dai servizi strettamente necessari al funzionamento degli apparati di produzione (servizi ausiliari), ha l'onere dell'installazione e della manutenzione del misuratore solo per impianti di produzione di potenza nominale > 20 kW con tensione di connessione alla rete diversa dalla bassa tensione. Negli altri casi la responsabilità dell’installazione e manutenzione è a carico del gestore di rete. Questo ultimo peraltro è tenuto a svolgere in ogni caso la rilevazione, la registrazione e la validazione dei dati di misura. Nel caso di produttore puro connesso su rete di distribuzione il gestore di rete è il Distributore.
Per ragioni di qualità e sicurezza, i misuratori da installare per una connessione alla nostra rete, devono essere scelti tra i modelli approvati da SEA S.C. Il Produttore può scegliere di avvalersi del Distributore per l'installazione e la manutenzione del gruppo di misura. In questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore.
Se invece il Produttore opera con cessione parziale o scambio sul posto, è il Distributore ad avere l'obbligo dell'installazione e della manutenzione del misuratore, oltre che della rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura.
Il produttore puro (regime di cessione totale) non deve installare misuratori aggiuntivi; anche se si beneficia degli incentivi sull'energia prodotta al netto di quella auto-consumata, è sufficiente disporre di un solo misuratore.
Nei casi di cessione parziale o scambio sul posto invece è necessario installare un secondo misuratore.
Con riferimento a tale secondo misuratore che contabilizza l’energia prodotta, l’installazione e la manutenzione dello stesso e la rilevazione, registrazione e validazione dei dati di misura è a carico del Distributore nei seguenti casi:
• Impianti di produzione connessi in bassa tensione;
• Impianti di produzione connessi in media tensione con potenza nominale ≤ 20kW.
Per gli impianti di produzione di potenza nominale > 20 kW con connessione in media o alta tensione, la rilevazione, la registrazione e la validazione dei dati di misura sono a cura del Distributore; il Produttore può, scegliere di avvalersi del Distributore per il servizio di installazione e manutenzione del misuratore dell’energia prodotta. In questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore.
Regole tecniche per collegare impianti alla rete SEA
Nel documento in allegato sono indicate le regole tecniche per collegare un impianto di produzione alla rete della cooperativa SEA: